SGRAVIO CONTRIBUTIVO EX LEGGE DI STABILITA’ 2015
2 Gennaio 2015
LA SIGLA DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE TRAVOLGE ANCHE IL GIUDICATO EVENTUALMENTE FORMATOSI IN PRECEDENZA.
28 Agosto 2017
12 ottobre 2016

Il preavviso di iscrizione ipotecaria quale atto non esecutivo alla luce dell’Ordinanza delle Sezioni Unite n. 15345 del 22.07.2015

Con l’importante Ordinanza n. 15345/15 del 22 luglio 2015 la Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che il preavviso di iscrizione ipotecaria non costituisce un atto dell’esecuzione e, come tale, non è soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. In particolar modo, secondo la suprema Corte a Sezioni Unite, il preavviso di iscrizione ipotecaria costituisce misura non alternativa all’esecuzione, ma afflittiva, sicché la pretesa dell’esattore è impugnabile con un’azione di accertamento negativo, soggetta alle regole del rito ordinario di cognizione e alle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore. Ciò anche sul presupposto che, sempre secondo le Sezioni Unite della Cassazione, la competenza sui ricorsi contro fermo e ipoteca iscritti da Equitalia vanno presentati al giudice ordinario (tribunale o giudice di pace) competente per valore, secondo le regole generali previste dal codice di procedura civile. Sempre che non si tratti di tributi, poiché, altrimenti, rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali.