Il preavviso di iscrizione ipotecaria quale atto non esecutivo alla luce dell’Ordinanza delle Sezioni Unite n. 15345 del 22.07.2015
12 Ottobre 2016
28 agosto 2017

LA SIGLA DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE TRAVOLGE ANCHE IL GIUDICATO EVENTUALMENTE FORMATOSI IN PRECEDENZA.

Con sentenza n. 20006/2017, depositata lo scorso 11 agosto, la Corte di Cassazione, ha sancito il principio secondo il quale la sottoscrizione del verbale di conciliazione produce la cessazione della materia del contendere, travolgendo anche l’eventuale giudicato formatosi in relazione a una sentenza emessa in precedenza. Nella fattispecie, gli ermellini hanno rigettando il ricorso di un lavoratore che, dopo essere stato licenziato, aveva ottenuto una sentenza di reintegrazione sul posto di lavoro, con conseguente diritto alla regolarizzazione della sua posizione previdenziale e che, nelle more del giudizio di appello, aveva sottoscritto con l’azienda datrice di lavoro un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell’art. 411 c.p.c. con cui accettava un incentivo all’esodo e rinunciava ad impugnare il recesso. Ad accordo raggiunto, la Corte d’appello adita dichiarava cessata la materia del contendere. Ciononostante, il lavoratore si era rivolto alla Suprema Corte per ricevere la contribuzione previdenziale riferita alla sentenza di reintegra del Giudice di prime cure. La Suprema Corte, rigettando la richiesta del lavoratore, ha evidenziato che, in ragione delle obbligazioni assunte con il verbale di conciliazione, la sentenza di primo grado doveva considerarsi integralmente e definitivamente superata dal successivo assetto di interessi che le parti avevano inteso dare alla vertenza. Quanto sopra in ragione del principio già affermato dalla Corte di Cassazione e richiamato dalla stessa sentenza oggetto di esame secondo cui “il giudicato rimane nella disponibilità delle parti, le quali restano libere di concordare un diverso assetto dei loro interessi”.